Art. 2.

      1. In occasione della «Giornata nazionale della memoria dei giornalisti uccisi dalla criminalità mafiosa e dal terrorismo», possono essere promosse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dall'Unione nazionale cronisti italiani, in accordo con il Ministero delle comunicazioni e d'intesa con l'Ordine nazionale dei giornalisti e con la Federazione nazionale della stampa italiana, idonee iniziative in memoria dei giornalisti uccisi nonché di riflessione e di studio in ordine ai princìpi di cui all'articolo 21 della Costituzione.